Cos'è la Valutazione di Impatto Ambientale
Modello della centrale Elettra

Gli scopi della procedura di V.I.A.

Il progetto della centrale a ciclo combinato Elettra deve essere sottoposto, nel rispetto della normativa vigente, alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) al fine di verificare la compatibilità ambientale dell’opera nei confronti dell’ambiente e del territorio interessato dall’opera. La procedura di VIA infatti ha lo scopo di individuare, descrivere e valutare, in via preventiva, l’impatto sull’ambientale e sulla salute pubblica di alcune tipologie di opere (comprese gli impianti di combustione di potenza termica superiore a 300 MW, come per la Centrale in esame); essa è stata introdotta dalla Comunità Europea nel 1985 ed è stata recepita in Italia con la L. 349/86 e con i DPCM 377/88, in cui si individuano le opere soggette obbligatoriamente a VIA, ed il DPCM 27/12/88, in cui sono fissate le norme tecniche per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.). Chi propone di realizzare l’opera (committente privato o amministrazione pubblica) deve quindi per legge eseguire lo Studio di Impatto Ambientale nel quale si esamina in particolare le relazioni tra l’opera e gli atti normativi e di pianificazione territoriale (Quadro di riferimento programmatico), le diverse soluzioni progettuali e le loro interazioni con l’ambiente (Quadro di riferimento progettuale), e gli impatti su ciascuna componente ambientale (Quadro di Riferimento Ambientale). Tale studio viene poi verificato e valutato da un’apposita Commissione istituita dal Ministero dell’Ambiente, la Commissione V.I.A., che ha la funzione di esaminare, tramite istruttorie scientifiche e tecniche, oltre al progetto ed al S.I.A. anche le indicazioni dei cittadini, associazioni ed enti, pervenute sotto forma di osservazioni o presentate in sede di consultazione. Infatti nella procedura di V.I.A. la partecipazione della comunità locale rappresenta un fattore centrale e, al fine di massimizzare il coinvolgimento della comunità, la legge prevede iniziative di consultazione. Al fine di rendere più agevole la partecipazione del pubblico, per legge, il committente dell’opera deve pubblicare su un quotidiano a diffusione nazionale e su quello locale a maggiore diffusione, l’annuncio in cui si indica la localizzazione dell’opera, una sua sommaria descrizione e l’ufficio regionale specifico in cui sono depositati il progetto ed il SIA per la pubblica consultazione. Ogni cittadino può far prevenire, entro un mese, istanze, osservazioni o pareri in merito all’opera, che saranno poi considerate in sede di valutazione finale. Infine la Commissione V.I.A. riferisce le proprie valutazioni tecniche e scientifiche al Ministro per l’Ambiente, che, di concerto con il Ministro dei Beni Culturali e Ambientali e sentita la Regione interessata, esprime il giudizio finale in merito alla compatibilità ambientale delle opere esaminate. Solo in caso di conflittualità con altri ministeri viene coinvolto il Consiglio dei Ministri, referente istituzionale cui spetta di dirimere eventuali posizioni controverse.

La procedura di autorizzazione

La centrale a ciclo combinato Elettra dovrà essere sottoposta ad un iter autorizzativo come previsto dalla Legge 09/04/02 n. 55, che dichiara gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, le opere loro connesse e le infrastrutture indispensabili al loro esercizio, opere di pubblica utilità, al fine di evitare il pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale e di garantire la necessaria copertura del fabbisogno nazionale. Essi sono soggetti ad una unica autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Industria, a seguito di un unico procedimento, al quale partecipano le Amministrazioni statali e locali interessate. Le opere risultano comunque soggette alla procedura ordinaria di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), precedentemente descritta, ed il suo esito positivo costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio. L’istruttoria si conclude infatti, una volta acquisita la VIA, entro centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, comprensiva del progetto preliminare e dello studio di impatto ambientale. Per il rilascio dell’autorizzazione è necessario richiedere il parere motivato del comune e della provincia nel cui territorio ricade l’opera. Il rilascio dell’autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e la regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali per l’individuazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale.